AI SACERDOTI INSERITI NEL SISTEMA SOSTENTAMENTO CLERO

Si porta a conoscenza del rev.mo clero, che con l’integrazione del mese di giugno è iniziata l’erogazione dell’importo previsto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (“bonus di 80 euro”).
L’art. 1 di tale decreto precisa che hanno diritto al bonus solo i titolari di redditi da lavoro dipendente od equiparato con esplicita esclusione dei pensionati. Pertanto il bonus verrà riconosciuto solo ai sacerdoti nel Sistema di Sostentamento, con l’esclusione di coloro che sono nel Sistema di Previdenza Integrativo.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 28 Aprile 2014 ha precisato che:
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno.
L’Istituto Centrale è per Legge tenuto a conoscere i dati reddituali dei sacerdoti e questo ha di fatto creato delle difficoltà nell’interpretazione del decreto, difficoltà che si sono risolte con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 Maggio 2014.
Pertanto, questi problemi non hanno reso possibile procedere dal mese di maggio al riconoscimento del credito ma hanno costretto ad utilizzare la possibilità, prevista nel decreto stesso, di posticiparlo a giugno, fermo restando che la cifra totale da riconoscere resta immutata e viene semplicemente distribuita su sette mesi anziché otto.
Nel determinare il diritto al bonus l’Istituto Centrale Sostentamento Clero si è mosso in un’ottica prudenziale tesa ad evitare di dovere, in fase di conguaglio, eseguire dei pesanti recuperi. Pertanto nel caso in cui il Sacerdote ha un reddito da lavoro dipendente che include anche quello da altri sostituti di imposta e risulta essere inferiore ai 26.000,00, ma superiore ai 20.000, oppure nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente, pur risultando inferiore ai 20.000 euro, è in maggioranza composto da redditi di altri sostituti di imposta rispetto all’Istituto Centrale (scuola, ospedale, etc…), non è stato riconosciuto il bonus previsto dal D.L. del 24 aprile 2014 perché si è in presenza anche di un altro sostituto di imposta che potrebbe erogarlo e verrà riconosciuto solo su apposita richiesta del Sacerdote da sottoscrivere presso gli uffici dell’IDSC.
Nel caso in cui nel corso dei restanti mesi, a fronte di variazioni retroattive, il sacerdote dovesse perdere il diritto al bonus, il ricalcolo con relativo addebito di quanto erroneamente percepito, verrà effettuato in sede di conguaglio fiscale.