Cancelleria

La Cancelleria Diocesana è l'ufficio a cui sono assegnati i compiti previsti dai cann. 482- 491 del Codice di Diritto Canonico; essa è affidata alla responsabilità del cancelliere arcivescovile cui dipende l’organizzazione dei ruoli e delle persone dell’ufficio medesimo; il cancelliere può essere coadiuvato da uno o più vice cancellieri e da alcuni collaboratori laici a cui vengono conferite specifiche mansioni. La Cancelleria si occupa tra le altre cose della disciplina e dell’applicazione del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico nella previsione di cui i cann. 1055 e ss. (C.I.C.). La Cancelleria ed i suoi uffici fanno riferimento direttamente al moderatore di curia.  La cancelleria, osservandosi quanto previsto dal codice e dalle norme del diritto particolare, ha quindi il compito di curare lo svolgimento di adempimenti relativi ai seguenti ambiti disciplinari:

  • Predisposizione degli atti di Curia
  • Provvisione di uffici
  • Nomine
  • Ordinazioni e vita del clero
  • Archiviazione
  • Certificazione
  • Matrimonio

Sotto il profilo più squisitamente organizzativo, la Cancelleria Diocesana si compone dell’ufficio del cancelliere e della sua segreteria che sono situati al prima piano del palazzo curiale mentre, situati a piano terra sono l’ufficio del vice cancelliere e gli uffici certificati e matrimoni; l’attuale disposizione degli uffici contribuisce ad offrire un servizio immediato e funzionale ai suoi fruitori per una più efficace distribuzione del servizio.

Organico dell'ufficio:

Cancelliere Arcivescovile: 
Sac. Roberto Interlandi (uff. primo piano)

Vice Cancellieri Arcivescovili:
Sac. Giuseppe Guliti    (uff. piano terra)
Can. Giovanni Romeo   (uff. piano terra)

Addetto alla segreteria della cancelleria: 
Dott. Mario Pappalardo (uff. primo piano):

Addetta all'ufficio certificati:
Sig.ra Rosa Licata (uff. piano terra)

Addetto all'ufficio matrimoni:
Dott. Roberto Pappalardo (uff. piano terra)

DOVE SIAMO 

Gli uffici della Cancelleria si trovano presso il palazzo della
Curia Arcivescovile,
via Vittorio Emanuele, 159
95124 Catania; 
(alle spalle della Basilica Cattedrale).

* Le immagini in rilievo sono tratte dalla pergamena del 9 marzo 1092 con la  quale papa Urbano II rifonda la diocesi di Catania  (Archivio Capitolo Cattedrale)  

ALCUNE  NOTE PER IL PARROCO CIRCA L’ISTRUTTORIA E  LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

  • È necessario il ricorso alla vidimazione della  curia diocesana per la legalizzazione della firma del sacerdote qualora i certificati siano destinati all’estero o a uso civile.
  • Quanto all’obbligo di ricevere la cresima prima del matrimonio, il DGMC richiama la normativa del can. 1065 § 1, cioè : «I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo».
  • L’esame dei nubendi. Il DGMC ricorda che questo “esame” si fa interrogando separatamente i due nubendi, che è protetto dal segreto di ufficio, che presuppone la verifica dei documenti e l’avvenuta partecipazione al corso per i fidanzati e che, di norma deve essere fatto prima della richiesta delle pubblicazioni civili.
  • «Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi» (DGMC 9).
  • Le pubblicazioni canoniche devono essere fatte nella parrocchia del domicilio di ciascuno dei nubendi. Qualora l’attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell’ultimo precedente domicilio protrattosi per almeno un anno, salvo diverse disposizioni date dall’Ordinario del luogo.
  • La richiesta delle pubblicazioni civili viene fatta dai nubendi al comune di residenza di uno di loro e deve essere accompagnata da analoga richiesta del parroco. Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della suddetta richiesta di pubblicazioni, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.
  • La posizione matrimoniale va consegnata all’ufficio matrimoni della cancelleria in busta chiusa, sigillata; all'esito della valutazione preliminare e procedimentale (cfr. DGMC 4 e ss.) di ogni documento contenuto nel processetto  dovrà conseguirsi da parte del parroco questa semplice quanto importante operazione che intende garantire la tutela dei dati che riferiscono sulla  posizione dei nubendi; in questo senso il DGMC (n.10) ricorda l’importanza per cui specie l’esame dei fidanzati debba essere protetto dal segreto d’ufficio in quanto le risposte alle domande contenute nel formulario e poste separatamente dal parroco ai nubendi sono rese sotto il vincolo del giuramento quindi verbalizzate e sottoscritte dai nubendi.
  • La lettura degli articoli del codice civile è obbligatoria e deve essere fatta, prima della conclusione del rito liturgico, dl ministro di culto davanti al quale il matrimonio è stato celebrato. A tal proposito si  ricorda che  il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico. La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:

     «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».

    L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:

     «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

    Si ritiene opportuno invitare tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere, al termine della celebrazione il nuovo testo dell’art. 147 del codice civile e, ove si ritenga, anche il testo dell’art. 315-bis del codice civile.

    Nuova formulazione articoli codice civile

  • Spetta al suddetto ministro di culto redigere l’atto di matrimonio in doppio originale. Mentre tocca sempre al parroco trasmetterlo al comune del luogo di celebrazione del matrimonio. Questa trasmissione deve essere fatta non oltre i cinque giorni e deve essere accompagnata dalla richiesta sottoscritta del parroco.
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