Rev.mo Confratello,
mi permetto di ricordarti la mia lettera inviata il 18 ottobre 2022 … purtroppo ho ricevuto solo 18 risposte.
Considerando l’Intesa tra il MIUR e la CEI per l’Insegnamento della Religione Cattolica, per ogni singolo insegnante è necessaria una precisa verifica dell’idoneità che è la risultante di diverse prerogative:
1. Conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana (che viene certificata dai nuovi titoli di studi teologici).
2. Competenza pedagogica-metodologica-didattica adeguata al grado di scuola in cui insegnano (conseguita anche con corsi di aggiornamento e di qualificazione e con un esame di abilitazione didattica, promossi da questo Ufficio).
3. Una testimonianza di vita cristiana e cioè che l’IdR viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale, segnalando anche i ministeri prestati nell’ambito della comunità (dichiarazione del presbitero garante).
Per la compilazione del modulo si precisa che:
- la partecipazione attiva del candidato alle varie iniziative di catechesi o di formazione cristiana dei giovani o degli adulti, organizzate dalla parrocchia o dalla zona pastorale, è indice dell’interesse del candidato stesso per la dimensione religiosa della vita, interesse indispensabile per un insegnante di religione.
- la partecipazione attiva del candidato alla vita ecclesiale, in qualità di animatore o di catechista, ha una grande importanza dal punto di vista della competenza professionale. Per questo, si dà particolare attenzione ai servizi di catechesi e all’attività educativa svolta in parrocchia dal candidato.
- i servizi dichiarati tramite il modulo devono essere stati veramente prestati. L’attività di catechista o di animatore potrà essere riconosciuta dal parroco, solo se il candidato ha ricoperto ruoli continuativi e di effettiva responsabilità.
- l’attestato, scritto e sottoscritto dal parroco, costituisce documento di un servizio valutabile. Ogni altra comunicazione o precisazione orale del parroco all’Ufficio Diocesano per l’IRC non può rettificare l’attestato scritto. Ogni contestazione da parte del candidato o di chiunque altro, riguardo ai servizi attestati dal parroco, dovrà essere chiarita agli interessati dal parroco stesso.
- il giudizio di idoneità all’IRC spetta all’Ordinario diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico (canoni 804 e 805). Questo giudizio viene formulato tenendo conto della formazione teologico- culturale, della competenza pedagogico-didattica e della testimonianza di vita cristiana del candidato. L’attestazione del parroco copre solo quest’ultimo requisito dell’idoneità.
Grazie!
Sac. Roberto Mangiagli
Attestato di idoneità 2023
allegato: